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Personale- licenziamento illegittimo
Il credito azionato per il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo rappresenta l’utilità economica che il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall’ingiustificato recesso della controparte e quindi comporta l’attribuibilità di ufficio sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi legali, con decorrenza dalla data del licenziamento - Corte di Cassazione, sez. lavoro, 21/5/2014, n. 11235

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