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Silenzio della P.A. e rilascio del permesso di costruire
È inammissibile il ricorso per l'illegittimità del silenzio della p.a. sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria (ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001) perché erroneamente postula un inadempimento (dell’obbligo di provvedere) incompatibile la natura provvedimentale che sopravviene al decorso del termine stabilito dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 - T.A.R. Puglia-Bari, 3/7/2014, sez. III, n. 843

È inammissibile il ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio della p.a. sull’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 perché erroneamente postula un inadempimento (dell’obbligo di provvedere) concettualmente incompatibile con l’esito di natura provvedimentale che invece sopravviene al decorso del termine stabilito dall’art. 36 d.P.R. 380/2001 (TAR Bari, sez. III n. 75/2014).
È vero che l’onere dell’amministrazione di esprimersi con adeguata motivazione sull’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001, è da intendersi rinforzato rispetto all’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dall’art. 3 legge 241/1990, ma esso riguarda non il silenzio significativo di diniego, ma il provv edimento di accoglimento che deve dare conto della doppia conformità dell’opera al momento della costruzione e a quello successivo dell’istanza di sanatoria.
Del resto la giurisprudenza (ex plurimis TAR Campania, Napoli, sez. II, 12.7.2013, n. 3644) è concorde nel ritenere la particolare ipotesi di silenzio rigetto prevista dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, coerente con il sistema di certezza delle situazioni giuridiche e di tutela dell’interesse privato a conoscere le ragioni che ispirano l’azione amministrativa. Infatti, il privato che chiede il permesso in sanatoria è già consapevole di aver realizzato un abuso, di guisa che può ragionevolmente presumere che l’eventuale successivo silenzio si giustifichi per il fatto che l’opera non rispetta le disposizioni urbanistiche, salva la facoltà ; di dimostrare il contrario in sede di autotutela o giudiziaria.
Né peraltro il preavviso di diniego costituisce ragione sufficiente per discostarsi da tale orientamento poiché esso, lungi dall’impedire il perfezionarsi del silenzio, costituisce adempimento dovuto al fine di rappresentare all’istante le ragioni ostative poste alla base della decisione di diniego (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 8.6.2011, n. 1470), in seguito manifestatasi in forma implicita o espressa. 

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