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Può configurarsi la tenuità del fatto per l’automobilista che fermato ad un controllo non si sottopone all'alcoltest
Cassazione sentenza 16/3/2018, n. 1233: causa di non punibilità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Il fatto. Un automobilista veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7 c.d.s. per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e veniva altresì applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 6 mesi.

L’imputato ricorreva per Cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, la non configurabilità del reato contestatogli, per non avere opposto un netto rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico e per essersi successivamente recato all’ospedale per la rilevazione dello stesso, nonché l’erronea esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p..

Secondo la Suprema Corte l’art. 186 c.d.s. non è volto alla tutela della «garanzia della regolarità della circolazione» in sé e per sé, poiché diversa è la gravità della condotta di guida in stato di ebbrezza in considerazione delle conseguenze da essa derivanti, il comma 7 del citato articolo «non punisce una mera ed astratta disobbedienza, ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose», pertanto «ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento sulla applicabilità dell’art. 131-bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso».

Nel caso di specie, non solo vi sarebbero una serie di circostanze che «non risultano adeguatamente valutate» dalla Corte d’Appello, ma che «il controllo dei carabinieri non era stato causato da una qualche irregolarità di comportamento (dell’imputato) alla guida ma solo dal mal funzionamento di una luce, che il predetto si rendeva disponibile ad effettuare l’accertamento tramite il prelievo ematico e che dopo circa un’ora e mezzo si era effettivamente recato, a tal fine, di sua iniziativa al pronto soccorso dell’ospedale».

La Corte ribadisce che «i predetti fatti, unitamente all’entità della pena irrogata, prossimi ai minimi edittali, rappresentano indici significativi nel senso di una possibile sussunzione della condotta nell’art. 131-bis c.p.».

Consulta la sentenza n. 1233/2018, Cassazione penale


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