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Accertamento della guida in stato di ebbrezza
In presenza dei presupposti del coinvolgimento del conducente in un incidente stradale e della sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria, l’accertamento del tasso alcolemico richiesto ai sanitari dagli organi della polizia giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all’effettuazione dell’accertamento stesso.

Occorre, dunque, che il prelievo ematico sia eseguito dal personale sanitario della struttura presso cui è stato condotto il conducente ferito, nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso.

A tal fine la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo di sangue è rimessa ai sanitari.

Qualora il prelievo ematico venga effettuato contestualmente o al fine di effettuare cure mediche, gli organi di polizia giudiziaria sono legittimati a richiedere anche l’accertamento del tasso alcolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso, prestato o meno dal guidatore.

In questo caso, poiché l’acquisizione degli esiti degli esami è previsto per legge, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore.

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