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Investimento pedone - presupposti per esonero da responsabilità del conducente
In caso di investimento del pedone, affinché il conducente possa essere esente da responsabilità, non è sufficiente il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone, ma occorre che la condotta del pedone si configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento - Cassazione penale, sez. IV penale, 31/7/2013, n. 33207

L’incidente potrebbe ricondursi esclusivamente alla condotta del pedone solo quando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, generica o specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

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