Taratura autovelox: nuovo parere del MIT

Con il parere del 27 ottobre 2017 il Ministero delle Infrastrutture afferma che nei test non è necessario raggiungere la velocità massima di 230 km/h, ma ne è sufficiente una di 70 km/h superiore al limite consentito sulle strade dove s’intende utilizzare la singola apparecchiatura.

In sostanza il parere rimette tutto alla responsabilità del corpo di polizia: se opera in ambito urbano (limiti massimi di 50 km/h o talvolta di 70), invece su strade extraurbane non principali (limite di 90 km/h), il Ministero ritiene ragionevole una velocità di prova che non superi i 160 km/h; in pratica coincide con quelle alle quali finora si è svolta la maggior parte delle tarature.

La possibilità trovata dal Ministero per derogare ai 230 km/h: nel D.M. n. 282/2017, al punto 3.1 dell’allegato, in una parentesi, si parla di «campo di misura o di utilizzo del dispositivo in verifica». Il parere chiarisce che il campo di misura è un limite intrinseco dell’apparecchio, che non di pende dalla strada su cu esso viene fatto funzionare; il campo di utilizzo, invece, è «condizionato dall’ambito territoriale in cui opera l’organo di polizia» o da «una scelta operativa dello stesso organo» (che in pratica seleziona le strade su cui effettuare i controlli di velocità).

Consulta il Parere 27/10/2017, MIT

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