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La dottrina è concorde sul fatto che si debba considerare la “massa rimorchiabile” come la massa effettiva del rimorchio in ordine di marcia al momento dell’accertamento. Tale considerazione è avallata dalla Direttiva 97/27/CE del 22 luglio 1997 concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE, secondo la quale per «massa rimorchiabile» si intende la massa di un rimorchio a timone o di un semirimorchio con «dolly» agganciati al veicolo a motore oppure la massa corrispondente al carico che grava sugli assi di un rimorchio ad asse centrale o di un semirimorchio agganciati al veicolo a motore, mentre si definisce «massa massima rimorchiabile tecnicamente ammissibile» la massa massima rimorchiabile dichiarata dal costruttore.

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