Tutor usato come autovelox: verbale annullato

Nello switch dal primo sistema di rilevamento al secondo dal cartello stradale “controllo elettronico della velocità media” viene cancellata l’ultima parola, rendendolo così formalmente valido per accertare il superamento dei limiti in un punto fisico, accertamento tipico dell’autovelox. Ma la presenza delle postazioni fisse che rilevano in modo elettronico l’andatura dei veicoli deve essere indicata da cartelli leggibili e appropriati, mentre è l’articolo 15 C.d.S. a stabilire il divieto di imbrattare i segnali stradali.

L’opposizione a ordinanza ingiunzione del trasgressore è accolto per “insufficienza di prove” ex art. 7, comma 10, del decreto legislativo n. 150/2011 sulla semplificazione dei riti.

Nella specie l’amministrazione comincia a impiegare il Celeritas Evo 1506, che è un tutor, come autovelox e il nuovo sistema di controllo diviene operativo prima che l’ente proprietario della strada pubblichi l’ordinanza di installazione della segnaletica e che sia aggiornata la convenzione necessaria a consentire lo svolgimento del nuovo modello di misurazione di velocità istantanea appaltato a una ditta privata. Il tutto mentre sull’amministrazione grava un obbligo di «civile trasparenza» e la circolare Maroni ha puntualizzato che anche le apparecchiature di rilevamento elettronico della velocità devono essere utilizzate con la «massima trasparenza».

Consulta la sentenza n. 108/2018, Giudice di Pace di Fermo

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