Uso delle armi in dotazione alle forze dell’ordine

Durante l’inseguimento dall’interno dell’autovettura di servizio l’imputato aveva esploso in aria alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio per bloccare la fuga dei due giovani, è da ritenere conseguenza logica che, nel momento in cui i due seppur non volontariamente, abbandonano il ciclomotore per continuare la fuga a piedi, la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica è da considerarsi cessata: la mera fuga in sé non costituisce legittimazione all’uso delle armi. Inoltre, il consulente tecnico del PM è stato chiaro nell’affermare che la pistola in questione è un’arma che si caratterizza per il fatto che è praticamente impossibile che esploda un colpo accidentalmente, se non perché si ha un dito sul grilletto.

La Corte di Cassazione ritiene infondati i motivi di ricorso e riguardo alla legittimità dell’uso delle armi, riprende quanto già stabilito dalla Corte d’appello: i fuggitivi non erano armati, né in nessun momento gli agenti operanti hanno avuto ragione alcuna per poter pensare che lo fossero.
Non è certamente la circostanza negativa di “non poter escludere che i fuggitivi fossero armati” a legittimare le Forze dell’Ordine all’uso delle armi. Se così fosse, si dovrebbe giungere alla conclusione, del tutto inaccettabile, che ogni circostanza – non potendosi escludere che delle persone sospette siano armate – l’uso delle armi sarebbe legittimo.

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