Uso legittimo delle armi (parte I)

Secondo la Cassazione penale (n. 941/1983) “Tanto la violenza quanto la resistenza sono costituite dall’impiego della forza, fisica o morale, diversificandosi solo per lo scopo che anima i soggetti. Pertanto, poiché in caso di persona in fuga non è configurabile alcuna delle due ipotesi sopra menzionate, qualora contro di essa il pubblico ufficiale faccia uso delle armi non ricorre la scriminante di cui all’art. 53 c.p.”.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *