Validità dell’accertamento indiretto e attività sanzionatoria

Trascurando le finalità di polizia giudiziaria, che rispondono a precise regole di procedura penale, e ferme restando le peculiarità dell’atto pubblico riconosciute agli accertamenti diretti operati dal pubblico ufficiale nell’espletamento delle proprie funzioni, la cui parola ed attestazione costituiscono, come già detto, fonte probatoria privilegiata, dalla lettura dell’art. 13, comma primo, della L. 689/1981 potrebbe facilmente incorrersi in errori interpretativi che si pongono alla base della validità del procedimento sanzionatorio amministrativo.

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