Veicolo sottoposto a fermo non affidato in custodia all’avente diritto e successivo obbligo di ritiro

Per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, l’art. 214, comma 1, del codice della strada rimanda all’applicazione delle procedure di cui all’art. 213, comma 5, relative al sequestro, per effetto delle quali il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e depositato presso il custode-acquirente, perché l’avente diritto ha rifiutato o ha omesso di custodirlo o non è stato comunque in grado di assumere la custodia e non ne ha assunto la custodia decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito della Prefettura competente, è trasferito in proprietà allo stesso custode-acquirente senza ulteriori formalità.

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