Questioni operative sul controllo dei tachigrafi

Il Ministero dell’Interno ha esaminato la questione sul corretto uso del tachigrafo quando il conducente si allontana dal veicolo, con particolare riferimento all’eventuale obbligo di estrarre la propria carta dall'apparecchio di controllo, tenuto conto che l’art. 34, comma 3 del Regolamento 165/2014 prevede che, nei casi di allontanamento del conducente dal mezzo munito di tachigrafo digitale, al suo ritorno egli debba inserire sulla carta del conducente, tramite l’apposita procedura, i periodi di tempo relativi alle altre mansioni, tempi di disponibilità, interruzioni di guida e periodi di riposo.
Con circolare n. 300/A/4683/20/111/20/3 del 3 luglio 2020, il Dicastero interessato, con riferimento ad un parere espresso dalla Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea in relazione ad un quesito formulato da un'associazione di categoria dell'autotrasporto, ha riferito che il conducente è tenuto ad estrarre la propria carta tachigrafica solamente quando il veicolo esce dalla sua esclusiva disponibilità e, di conseguenza, non possa evitare che un altro conducente utilizzi lo stesso veicolo, impedendo, così, la prosecuzione della registrazione dell'attività sulla carta lasciata inserita.
Viceversa, quando il nuovo periodo di guida debba essere effettuato dallo stesso autista allontanatosi dal mezzo perché impegnato in altre mansioni, o in disponibilità, pausa o riposo, e a condizione che il veicolo resti nella sua esclusiva disponibilità, questi ha la facoltà di lasciare inserita la carta nel tachigrafo digitale.
È stata posta all’esame del Ministero anche la questione relativa alla possibilità, per un soggetto che ha presentato richiesta di rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio, di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale nelle more del rilascio della carta stessa.
Atteso che il suo rilascio non necessita di una verifica preventiva sul possesso di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte del richiedente, in quanto la carta del conducente si limita a registrare l'attività svolta dal suo titolare per verificare il rispetto del Regolamento (CE) 561/2006 sui periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo, il Ministero dell’Interno ritiene non vi siano motivi ostativi che impediscano di guidare un veicolo munito di tachigrafo digitale anche nelle more del rilascio della carta del conducente, dopo averne richiesto il rilascio alla Camera di Commercio, e comunque non oltre i trenta giorni dalla richiesta dell’interessato, termine entro il quale deve essere rilasciata la carta.
Tuttavia, fermo restando l'obbligo di documentare l'attività di guida, il conducente potrà provvedervi utilizzando la procedura di registrazione manuale descritta nell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014.
Ai fini del controllo di polizia stradale, oltre all'esibizione delle registrazioni manuali, il conducente dovrà esibire anche la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio.