L’art. 53 codice penale prevede una causa di esclusione del reato, il che significa che la condotta tenuta dall’operatore nell’utilizzare l’arma configura una ipotesi penalmente rilevante, ma scriminata poiché giustificata dalla norma.

Questo significa, in sostanza, che il legislatore attua un criterio di bilanciamento tra lesione giuridica determinata dall’uso dell’arma e interesse contrapposto che nel nostro caso equivale alla prerogativa di eseguire coattivamente importanti atti del proprio ufficio da parte dell’operatore di polizia.

Proprio perché il bilanciamento avviene non tra diritti contrapposti, come invece è nel caso della legittima difesa, ma tra un diritto all’incolumità fisica da una parte ed una prerogativa pubblica dall’altra, l’interpretazione della norma non si ritiene molto agevole.

In via generale possiamo affermare che il pubblico ufficiale, nel nostro caso l’operatore di polizia, è autorizzato a fare uso delle armi quando sussistano le seguenti condizioni:

  1. a) che sia in corso una violenza o resistenza diretta ad impedirgli di compiere l’atto del proprio ufficio;
  2. b) che l’operatore agisca al fine di compiere il proprio dovere;
  3. c) che l’uso delle armi sia necessitato e quindi proporzionato al tipo di violenza o resistenza.

Questi presupposti sono necessari non solo quando l’operatore usa l’arma, ma anche in tutti i casi in cui egli adoperi la forza per portare a termine l’atto del proprio ufficio.

La valutazione della condotta dell’operatore che usa l’arma passa attraverso l’accertamento della situazione concreta nella quale è avvenuto l’utilizzo, nonché, in secondo luogo, l’accertamento sul mezzo per definire se fosse necessario e proporzionato.

Siccome la reazione dell’operatore di polizia è legittimata solo dalla necessità di respingere una violenza o vincere una resistenza, occorre definire tali concetti.

Si configura una violenza quando con una condotta fattiva il soggetto vuole impedire al pubblico ufficiale di compiere l’atto del proprio ufficio.

Siamo invece di fronte ad una resistenza quando la condotta tende ad impedire o ad ostacolare il pubblico ufficiale durante il compimento dell’atto.

Quindi la violenza è preventiva, la resistenza è contestuale all’esecuzione dell’atto d’ufficio.

 

 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Tecniche operative di polizia locale

Stefano Bravi, Michele Farinetti, Fabio Rossi