20 Giugno 2019 - AMBIENTE

L’attività di verniciatura non è esercitabile in deroga

La Corte di Cassazione, III sez. pen. con sentenza n. 25324 del 7 Giugno 2019 ha ribadito che l'attività di verniciatura è espressamente esclusa da quelle per le quali è consentita la deroga all'obbligo di autorizzazione, in quanto l'art. 272 d.lgs. 152/2006, che individua gli impianti e le attività non sottoposti ad autorizzazione, stabilisce, al comma 1, che "non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. (continua)