Arresto in flagranza e dichiarazioni spontanee

Nei casi in cui un soggetto, dovendo essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini, abbia reso, in assenza del difensore, dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria, non è applicabile la disciplina del secondo comma dell’art. 63 cod. proc. pen., bensì la regola di cui al comma settimo dell’art. 350 stesso codice, di talché le sue dichiarazioni, sebbene non utilizzabili nel dibattimento salvo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 503, possono essere apprezzate nella fase delle indagini preliminari o nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’adozione di un provvedimento cautelare.

Vedi il testo della sentenza

 

Novità editoriale:
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
di D. Giannetta

Il testo costituisce una consolidata guida normativa e pratica 
che affronta il delicato tema della salute mentale e del rapporto 
tra intervento di polizia e intervento medico durante l’esecuzione 
di un trattamento o accertamento sanitario obbligatorio

ACQUISTA ORA

Eventi e formazione

Videoconferenza in diretta sull’omicidio stradale

Docente: Massimo Ancillotti


La gestione delle entrate vincolate del Codice della strada alla luce della contabilità armonizzata

Docente: Claudio Malavasi

Le nuove forme di trattenimento, temporanee e permanenti, in sede fissa

Docente: Saverio Linguanti

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *