Cambia la condizione di procedibilità a querela per una serie di reati

Entra in vigore il 9 maggio il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, con il quale, in esecuzione della delega contenuta nella riforma del processo penale, si estende l’area della procedibilità a querela.

Il decreto estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, per il carattere essenzialmente privato e modesto dell’offesa. Per reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi-base, si è proceduto a ridurre l’effetto delle circostanze aggravanti che possono fare scattare la procedibilità d’ufficio. 

Il provvedimento dovrebbe avere un impatto rilevante soprattutto per quanto riguarda il reato di minaccia, pur tenendo presente che l’estensione della procedibilità a querela riguarda il caso della minaccia grave, mentre resta la procedibilità d’ufficio in tutti i casi in cui invece la minaccia è stata realizzata con le aggravanti previste dall’art. 338 Codice penale.

Nella lista dei reati troviamo anche truffa, appropriazione indebita, frode informatica, violazione di domicilio da parte di pubblico ufficiale, violazioni varie in materia di corrispondenza, uccisione o danneggiamenti di animali

L’obiettivo del decreto è di migliorare l’efficienza del processo penale, spetterà alla persona offesa la valutazione della gravità dell’offesa ricevuta, favorendo la riduzione dei carichi processuale e permettendo, nello stesso tempo di attivare meccanismi di conciliazione tra privati nelle fasi iniziali del giudizio.

Consulta il d.lgs. n. 36/2018

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