Competizioni e gare all’interno del centro abitato

In conseguenza all’autorizzazione per le competizioni sportive deve essere emanata l’ordinanza motivata di sospensione della circolazione per garantire la sicurezza delle persone. Invero una volta concessa la prevista autorizzazione, onde garantire l’incolumità e la sicurezza pubbliche, nonché la tutela della salute, il Comune, ai sensi dell’art.9, c.7-bis del Codice della Strada, è tenuto ad emanare un provvedimento, ex art.7, comma 1, di temporanea sospensione della circolazione stradale, per ciascuna strada o tratti di essa, interessati al passaggio dei partecipanti alla manifestazione.

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