Rifiuto esami del sangue in caso di guida in stato di ebbrezza: la mancanza di consenso non rende inutilizzabile l’esito

La Corte di Cassazione con Ordinanza n.98 del 3.1.2017 ribadisce che la mancanza di consenso al prelievo del campione ematico,nel corso dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza, non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti

Accertamento del tasso alcolemico: non necessario richiedere alcun consenso prima dell’esame

Nel caso in esame, è stato proposto ricorso alla Cassazione a causa dell’assenza di un consenso al prelievo ematico da parte dell’interessato. Secondo la difesa tale assenza renderebbe inutilizzabili i risultati degli esami. Il parere dei giudici però è difforme:

“La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera.

[…]

Da ciò discende la piena utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico. Correttamente quindi i giudici di seconde cure hanno ritenuto l’utilizzabilità degli accertamenti eseguiti dalla struttura sanitaria su richiesta della PG. alla sospensione condizionale della pena“.

Rifiutare di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico

Fermo restando quanto sopra esposto, più che dare il consenso, l’interessato può opporre un fermo rifiuto a sostenere gli esami. Ciò renderebbe oltretutto impossibile il prelievo di qualsivoglia liquido biologico.

Consulta l’Ordinanza Corte di Cassazione n. 98/2017

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