Divieto di circolazione: esclusa la responsabilità per buona fede se manca adeguata pubblicità al divieto

Va annullato il verbale di contravvenzione elevato dalla polizia locale per l’infrazione al divieto di circolazione, dovendosi osservare che l’errore sulla liceità della condotta, indicato come “buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, nel caso in cui sia Comune che prefetto non abbiano provato adeguata pubblicità per la delibera comunale che disponeva detto divieto.

Infatti, per i giudici del Tribunale di Napoli, nel caso in cui il Comune e il Prefetto appellati non abbiano prodotto la delibera comunale violata, né abbiano dedotto e provato l’adeguata pubblicità della detta delibera, “la cui conoscenza e/ o conoscibilità con l’ordinaria diligenza, costituisce presupposto indispensabile per affermare l’esistenza dell’elemento soggettivo della colpa e per applicare la sanzione amministrativa”, stante la mancata prova, da parte degli enti opposti, dell’avvenuta adeguata pubblicità della delibera comunale e attesa la prova, da parte dell’opponente, dell’impossibilità di avere conoscenza della delibera comunale, “deve ritenersi insussistente la colpa del soggetto contravvenzionato”.

Consulta la Sentenza Tribunale di Napoli n.1638 del 8.2.2016

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