Guida in stato di ebbrezza e porto d’armi

Il caso. Un utente stradale è stato sanzionato per abuso di alcol alla guida. A seguito della conseguente condanna penale per violazione dell’art. 186 C.d.S. l’Azienda sanitaria locale ha giudicato il conducente non più idoneo al porto d’armi. Di conseguenza la locale Prefettura ha vietato al trasgressore la detenzione di qualsiasi tipo di arma e la questura ha negato il rinnovo del porto di fucile per uso di caccia.

L’interessato ha proposto con successo ricorso al TAR.

La singola violazione del codice stradale per guida alterata dall’alcol rappresenta un episodio isolato di scarsa rilevanza dalla quale non può conseguire automaticamente anche un divieto generale di detenzione delle armi e il mancato rinnovo della licenza di caccia.

Consulta la sentenza n. 894/2018, Tar Piemonte

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