L’ARAN risponde – Trattamento economico accessorio

Relativamente alla problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) ogni giorno del calendario (lavorativo o festivo) inizia dalle 01 e termina alle 24, anche se l’attività lavorativa può avere una sua continuità;

b) nel caso in esame, dalle ore 0,01 si è nella giornata del lunedì e non più della domenica;

c) pertanto, nell’ipotesi del dipendente che, ad esempio, presti attività lavorativa dalle ore 0,01 alle ore 06,00 del lunedì si applica la disciplina dell’art.38, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000. Infatti, si tratta di lavoro straordinario notturno prestato in giornata lavorativa. Pertanto, al suddetto dipendente, per le sei ore di lavoro rese, sarà erogato il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%, stabilita dalla citata clausola contrattuale per il lavoro straordinario notturno (che è quello intercorrente dalle ore 22 di un giorno alle ore 6,00 di quello successivo).

 

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