Modifica dei dispositivi di circolazione e sosta

Per l’art. 7, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è la Giunta comunale che può imporre specifici divieti, integrali e non, di circolazione e sosta, contestualmente a una considerazione di sistema delle esigenze di regolamentazione del traffico e della distribuzione di ragione urbanistica delle funzioni (residenziale, commerciale, ecc.) e di salvaguardia dei centri storici o comunque delle zone da opportunamente pedonalizzare o semipedonalizzare.

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