Occupazione suolo pubblico

Il giudice è chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da una società che gestisce un’attività di Bar/Pasticceria nel centro storico avverso gli atti con cui il Comune ha negato il rilascio di un’autorizzazione permanente per l’occupazione del suolo. Secondo il ricorrente:
– la regolamentazione fissata dal Comune, laddove impedisce di fatto le occupazioni di carattere permanente nell’ambito del centro storico, concreterebbe plurime violazioni della disciplina nazionale in tema di fiscalità locale;
– nel dettare la disciplina regolamentare, il Comune avrebbe inciso sulla stessa definizione di ‘occupazione temporanea’ e di ‘occupazione permanente’, senza che la normativa nazionale legittimi in alcun modo un siffatto ‘sconfinamento disciplinare’;
– la normativa nazionale ammette, sì, che l’ente locale disciplini taluni aspetti della disciplina fiscale delle occupazioni temporanee e permanenti, ma non consente di inibire in via generale e definitiva l’una o l’altra;
– anche ad ammettere che gli enti locali possano sottoporre a talune limitazioni il rilascio di titoli per le occupazioni permanenti del territorio comunale, il punto è che nel caso di specie non è individuabile alcuna delle finalità che potrebbero legittimare una siffatta disciplina (in particolare, la finalità di salvaguardare il patrimonio storico e artistico).

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso. Secondo il Collegio, il Comune non ha ecceduto, nel caso di specie, dai limiti propri dell’esercizio della potestà regolamentare ad esso riconosciuta in tema di fiscalità locale; in particolare, non ha introdotto una (non ammissibile) definizione di ‘occupazione temporanea’ destinata ad operare soltanto nel suo territorio, ma si è più semplicemente limitato a stabilire che nel suo centro storico le occupazioni attraverso strutture esterne e pedane non possano avere carattere permanente. Il che rappresenta una legittima opzione regolatoria che non incide in alcun modo sull’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, le quali restano riservate ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 alla potestà legislativa statale.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato, 13.9.2016, n. 3857

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