Pedone investito dal furgone: la colpa non è dell’autista

La dinamica dell’incidente: sono le 6 e 30 del mattino, piove e la visibilità è notevolmente ridotta. Un furgone sopraggiunge alla velocità di circa 90 km/h (che corrisponde al limite previsto su quel tratto di strada) e d’improvviso investe una donna che stava attraversando la carreggiata.

I giudici lavorano per stabilire di chi sia la colpa del fatto. In un primo momento, all’autista del mezzo viene riconosciuto un 60% di responsabilità. L’emergere di ulteriori elementi però consente di sollevare questi da ogni colpa: sarebbe la vittima, con il suo atteggiamento imprevedibile e imprudente, a aver cagionato il sinistro.

Nonostante la visibilità fosse vicina ai 100 metri nessuno dei due uomini a bordo del furgone aveva scorto la figura della donna in mezzo alla strada. Segno evidente, questo, che l’attraversamento è stato improvviso. Oltre a ciò i giudici ricordano che “il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo”.

Il caso in questione rientra esattamente nella descrizione sopra riportata. Impossibile per l’autista mettere in atto una qualsiasi manovra d’emergenza, data la distanza alla quale è avvenuto l’avvistamento, la velocità del mezzo e le condizioni del momento. La Cassazione conclude quindi respingendo il ricorso e confermando la responsabilità unica della donna, deceduta nelle tragiche circostanze.

Consulta la Sentenza n. 4551 del 22.2.2017, Corte di Cassazione

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