Revoca della patente di guida

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6191 del 31/10/2018 accoglie il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida adottato per violazione dell’art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990.
Il Collegio ritiene che la revoca della patente sia stata adottata per una violazione commessa prima dell’entrata in vigore della legge che ha introdotto la disposizione per cui la condanna per violazione dell’art. 73 DPR n. 309/1990 comporta il divieto per il condannato di conseguire la patente di guida, oppure la revoca della patente medesima, ove già rilasciata.
Pertanto il provvedimento impugnato, di fatto, è stato adottato applicando retroattivamente la nuova disposizione dell’art.120 cds in chiara inosservanza del principio che la legge vale solo per il futuro, salva espressa diversa disposizione, atteso che, all’epoca dell’illecito penale commesso dall’appellante, il Codice della strada non stabiliva che una condanna penale in materia di stupefacenti comportasse la revoca automatica della patente di guida.

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