Risarcimento del danno ingiusto derivante da mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria

Assume rilievo per gli Enti locali la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, datata 2 novembre 2020, n. 6755 in tema di conseguenze del mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria.
L’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente ovvero sarebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento
I giudici hanno spiegato che il tempo dell’azione amministrativa non è un bene in sé, ma la misura di un bene consistente nella soddisfazione dell’interesse ottenibile soltanto mediante il legittimo, tempestivo, esercizio della stessa azione amministrativa.

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