Sinistri stradali: farsi trasportare da un autista in stato di ebbrezza non comporta una responsabilità del passeggero

Gli ermellini esaminano il caso di un sinistro stradale fra due auto i cui autisti erano entrambi in stato di ebbrezza. Il ricorrente, a cui è stata attribuita l’intera responsabilità dell’incidente poiché “ad una velocità altamente superiore a quella stabilita per quel tratto di strada aveva invaso repentinamente tutta la corsia” opposta a quella di provenienza, tenta di ridurre il risarcimento dovuto ai famigliari dei passeggeri dell’altra auto (entrambi deceduti in seguito allo schianto) ricorrendo in Cassazione.

Fra gli altri motivi di ricorso, rileviamo:

  • che parte della responsabilità sarebbe dell’altro autista,  dal momento che in seguito all’autopsia è stato dimostrato che fosse in stato di ebbrezza. Inoltre al momento dello schianto egli era procedeva a ridosso della carreggiata e non tenendo il margine destro  e, inoltre, non avrebbe posto in essere alcuna manovra di emergenza;
  • altri numerosi motivi correlati al primo, come l’assenza di frenata e la supposta non perfetta condotta tenuta dal deceduto;
  • che il passeggero perito avrebbe anch’egli parte della colpa poiché “avrebbe dovuto evitare di farsi condurre da un conducente (omissis) in evidente ed accertato stato di ebbrezza alcolica. Pertanto la condotta di (omissis) si porrebbe in connessione causale con l’evento dannoso, consistente nelle gravi lesioni da lui subite e dall’intervenuto decesso, e non con il sinistro stradale. Non vi sarebbe stata, poi, da parte sua una mera condotta omissiva, bensì una specifica condotta attiva. E ciò comporterebbe una riduzione del quantum risarcitorio ai sensi dell’articolo 1227 c.c.”.

Responsabilità del passeggero in caso di sinistro stradale

Dal punto di vista logico, il danneggiato (in questo caso il passeggero deceduto nel sinistro) condivide con l’altro parte della responsabilità se compie (o omette di compiere) qualche atto che si inserisce nella serie di cause che provoca l’evento dannoso. Il caso tipico è quello di chi rimanga coinvolto in un incidente stradale senza aver allacciato le cinture di sicurezza.

Questo è però il caso di chi violi norme giuridiche. Il caso di chi invece si mette in situazioni di pericolo senza infrangere alcuna legge, ma soltanto andando contro alla prudenza comune, è meno immediato. Considerazioni dal punto di vista materiale potrebbero portare a ritenere ogni passeggero responsabile dell’eventuale sinistro in cui dovesse rimanere coinvolto, poiché salendo in auto si è posto liberamente in connessione causale con il fatto. Dal punto di vista giuridico però è evidente che questa non possa essere la soluzione, poiché deve sussistere un fatto colposo per determinare un concorso di responsabilità. In qualche modo il passeggero deve aver preso parte ai fatti che hanno cagionato il danno.

Salire in auto con una persona ubriaca non comporta un concorso di reato

L’argomentazione dei giudici prosegue sino a determinare due soluzioni ragionevoli e compatibili. La prima riguarda la natura del reato di guida in stato di ebbrezza. Gli ermellini ricordano che non sempre il superamento del tasso alcolico legale è percepibile in maniera chiara ed evidente e, in questo caso, non è stata fornita alcuna prova che il passeggero fosse a conoscenza dello stato dell’autista che lo trasportava. Ne discende che farsi trasportare da una persona ubriaca non configura un concorso di reato, a meno che non ci siano prove evidenti e tangibili del suo stato di ebbrezza.

Inoltre nel caso in questione il sinistro si è svolto con modalità che hanno permesso di attribuire la responsabilità a un solo conducente. Ora, che al passeggero dell’auto debba essere riconosciuto un risarcimento deteriore (a causa di un ipotetico carico di responsabilità) rispetto a quello di chi guida non è sostenibile

Sentenza n. 1295 del 19.01.2017, Corte di Cassazione

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