Stallo personalizzato: legittimo escludere i non vedenti

Ai ciechi non spetta l’area di sosta personalizzata. L’ha deciso il TAR di Catania respingendo un ricorso presentato dalla sezione messinese dell’Unione Italiana Ciechi.
Il comune di Messina (determina dirigenziale n. 4 del 5 febbraio 2013, avente ad oggetto: “Procedura per l’assegnazione di spazi di sosta personalizzati per invalidi in zone ad alta densità di traffico”) aveva ritenuto che la cecità, di per sé, non compromette la deambulazione e, pertanto, non costituisce presupposto per l’assegnazione dell’area di sosta personalizzata.
In effetti, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (d.P.R. n. 495/1992) prevede che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni d’invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne.
La questione sulla quale si è trovato a decidere il TAR di Catania ha riguardato proprio la particolarità delle condizioni d’invalidità.
Secondo l’Unione Italiana Cieca escludere i non vedenti era irragionevole e discriminatorio e violava la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili.
Tesi respinta dai giudici amministrativi catanesi che hanno, invece, ritenuto logico concentrare l’attenzione sull’aspetto dell’invalidità rappresentato dalla non deambulazione.
In effetti, l’art. 12, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (in Suppl. ordinario n. 160, alla Gazz. Uff. n. 227, del 27 settembre), estende alla categoria dei non vedenti il diritto al contrassegno previsto per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
I Comuni debbono rilasciare ad entrambi le categorie, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al d.P.R. n. 495/1992, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
Per il comune di Messina, ed il TAR di Catania, l’assimilazione è valida per ottenere l’autorizzazione in deroga (cd contrassegno invalidi) disciplinata dai commi 2°, 3° e 4° dell’art. 381 citato, ma non per ottenere l’assegnazione di spazi di sosta personali. 

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