Verbale di Polizia Municipale come prova in sede di processo Penale

Condannato dal Giudice di Pace per lesioni personali gravi, ricorre in Cassazione sperando di vedersi ridotta la pena. I motivi di ricorso sono due, dei quali il primo particolarmente interessante in questa sede: egli deduce infatti “violazione di legge per avere il giudice ritenuto la penale responsabilità in difetto di prova utilizzabile, tali non potendosi considerare la documentazione prodotta dal P.M.” e “le dichiarazioni rese dall’imputato nella immediatezza, laddove, con specifico riferimento alle dichiarazioni della p.o., le stesse erano state caratterizzate, per come affermato dallo stesso giudice, da una certa confusione dei ricordi.”

Il Rapporto di servizio della Polizia Municipale

I giudici ribattono che, all’interno della sentenza impugnata, si rinvia al rapporto di servizio della Polizia Municipale. La correttezza della sua acquisizione è garantita dal suo essere atto irripetibile di constatazione delle violazioni del C.d.S.

Ai sensi dell’art. 354 del Codice di Procedura Penale gli atti irripetibili, sono quelli contenti informazioni che riguardanti accertamenti che non potranno più essere compiuti in sede di dibattimento. Rientrano fra questi la diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti dotati di rilevanza penale e legati a un determinato contesto spaziotemporale. Essendo queste situazioni soggette a modificazioni o destinate a scomparire in breve tempo, verrebbero disperse ai fini probatori.

Proseguono i giudici ricordando “che i verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 431, lett. b), C.P.P.”.

Così confermata e ribadita la legittima avvenuta acquisizione, da parte del giudice, del rapporto di servizio stilato dalla Polizia Municipale, la Cassazione non può che rigettare il ricorso e confermare la sentenza.

Consulta il testo della Sentenza n. 4220 del 30.1.2017, Corte di Cassazione 

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