Violazione arresti domiciliari: l’aggravamento con la custodia cautelare in carcere non impone l’interrogatorio di garanzia

La Corte di Cassazione, con Sentenza 47931/2016, ribadisce che, anche all’indomani delle modifiche apportate all’art. 276 comma 1-ter C.P.P. dall’art. 5 della legge 16 aprile 2015, n. 47, in caso di trasgressione al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora da parte del soggetto ristretto in regime di arresti domiciliari l’intervenuto aggravamento con la custodia cautelare in carcere non impone l’interrogatorio di garanzia e, in difetto, l’inefficacia della misura.
Nell’ipotesi di aggravamento delle misure cautelari personali a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudice non deve procedere all’interrogatorio di garanzia in alcuno dei casi contemplati dall’art. 276, commi 1 e 1-ter, C.P.P. L’interessato ha diritto all’avviso e può comparire personalmente all’udienza. In quella sede egli può rendere, ove lo ritenga, tutte le dichiarazioni utili alla difesa. Nessuna violazione è, pertanto, collegabile al fatto che non sia stato eseguito l’interrogatorio. E non risultano applicabili, in caso di aggravamento della misura, le disposizioni di cui agli artt. 294 e 302 C.P.C. Tali orientamenti – ribadiscono i giudici della Suprema Corte – risultano validi anche all’indomani della modifica introdotta all’art. 276 comma 1-ter C.P.P., per effetto dell’art. 5 legge 16 aprile 2015, n. 47. 
Consulta il testo della Sentenza Corte di Cassazione 11.11.2016 n. 47931

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