Accesso agli atti amministrativi da parte di un consigliere

Parere del Ministero dell’Interno 30 ottobre 2023, n.30044

Si ritiene che l’ente possa garantire il diritto di accesso ai sensi dell’art.43 T.U.E.L. al consigliere anche solo consentendogli di visionare i documenti senza rilasciarne copia, soprattutto quando si tratti di accessi a numerosi documenti.

Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario di un ente, attese le continue richieste di accesso formulate da un consigliere comunale, ha chiesto se si possa considerare garantito il diritto all’informazione del consigliere consentendogli di visionare i documenti richiesti, senza estrarne copia. Al riguardo, si premette che il Consiglio di Stato ha ribadito che “è principio pacifico quello per cui l’accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell’autonomia locale” (Cons. Stato-sez.V, sentenza n.8667 del 10/10/2022). Inoltre, l’Alto Consesso con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021 ha ribadito che l’esercizio del potere di accesso, di cui all’articolo 43, comma 2, TUOEL, è finalizzato “all’espletamento del mandato” e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all’art.42 del medesimo TUOEL. Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve quindi porsi in rapporto di strumentalità con la funzione ‘di indirizzo e di controllo politico-amministrativo’, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, TUOEL). Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, d.lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato (Cons. Stato-sez.V, 11 marzo 2021, n.2089). Si rileva, altresì, che il sopra citato articolo 43 dispone che il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, ma non precisa che vi sia anche un diritto ad estrarre copia dei documenti richiesti. L’Alto Consesso con la citata pronuncia n.4792/2021 ha ritenuto corretto, nel caso esaminato, l’operato dell’amministrazione comunale che aveva assolto all’informazione del consigliere avendogli garantito la possibilità di visionare i documenti richiesti senza, tuttavia, estrarne copia. Occorre precisare che, relativamente ai diritti e doveri del consigliere, lo statuto dell’ente all’articolo 14, comma 3, riproduce il predetto articolo 43, comma 2, del TUOEL, mentre il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale dell’ente in questione prevede espressamente agli articoli 60 e ss. le modalità di richiesta da parte del consigliere comunale di rilascio di copie di documenti. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste “… si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). L’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio-sez.I che, con sentenza del 3 febbraio 2023 n.49, ha ribadito che “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Già il TAR Lombardia-Brescia, sez.I, con sentenza del 29 marzo 2021, n.298, aveva precisato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso. Si evidenzia, inoltre, che dalla sentenza del Consiglio di Stato n.769/2022 si evince che l’accesso agli atti da parte del consigliere, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente. Tra l’altro, l’accesso agli atti non deve porsi in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost.). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che l’ente possa garantire il diritto di accesso ai sensi dell’art.43 T.U.E.L. al consigliere anche solo consentendogli di visionare i documenti senza rilasciarne copia, soprattutto quando si tratti di accessi a numerosi documenti.

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