Apparecchi per il gioco

Nel 2013, il Sindaco del Comune di Lecco, con ordinanza, limitava l’orario di attivazione degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco, di cui all’art. 110, comma 6, R.D. 18.6.1931 n. 773: l’attivazione veniva consentita tra le ore 10.00 e le ore 24.00.

Avverso l’ordinanza proponevano ricorso, dinanzi il TAR Lombardia, due società di gestione di generi di monopolio, nei cui locali erano installati apparecchi di gioco lecito ex art. 110 del sudddetto Regio Decreto, eroganti somme in denaro.

Le società contestavano l’inesistenza di una norma fondante il potere del sindaco di disciplinare gli orari di attivazione degli apparecchi e dei congegni automatici da gioco; in particolare, affermavano la riconducibilità del gioco lecito alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ex art. 117, comma 2, lett. h) Cost., con conseguente esclusione della competenza degli enti locali.

Il TAR stabilisce che il potere del sindaco di disciplinare gli orari di apertura e chiusura dei locali commerciali e dei pubblici esercizi può essere esercitato in modo selettivo, delimitando l’orario di talune attività svolte nei pubblici esercizi, come quello di attivazione degli apparecchi e dei congegni da gioco.

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