Aran Risponde: ferie

Relativamente a tale problematica, si ritiene utile precisare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi, all’atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l’estinzione del rapporto di lavoro, come noto, vengono meno tutte quelle situazioni soggettive  che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).

Pertanto, ad avviso della scrivente Agenzia, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso non possa fruire nell’ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.

Conseguentemente, il dipendente dovrebbe godere di eventuali ferie residue maturate entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.

Si coglie l’occasione per ricordare che a monetizzazione delle ferie, attualmente, è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dalle previsioni dell’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 e dalle indicazioni applicative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.

 

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