Assunzione di personale della Polizia Locale

La Corte dei conti, sezione Controllo Regione Campania, con deliberazione n. 5/2020 risponde ad una richesta di parere in merito alla possibilità di assumere a tempo indeterminato personale di Polizia Municipale nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato, negli anni successivi al 2016, la cessazione (pensionamento, trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, mobilità etc.).

La richiesta di parere in esame, ammissibile soggettivamente, perché proposta dal Sindaco del Comune, risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, in quanto rientra, dal punto di vista oggettivo, nella materia della contabilità pubblica, relativamente all’interpretazione di norme di contenimento della spesa per il personale.

Al riguardo, l’art. 35 bis, quale norma derogatoria per le assunzioni di personale della Polizia Locale, individua – come disciplina oggetto di deroga – l’art. 1, comma 228, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, operando sulla ordinaria capacità assunzionale, di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014.

In questa ottica, si richiama il parere di cui alla deliberazione n. 90/2019 della Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che, reso proprio su identica problematica interpretativa, ha specificato che i trasferimenti per mobilità volontaria non possono essere calcolati come risparmio utile, perché il loro costo permane per la Pubblica Amministrazione, per cui non si può far valere la deroga prevista dalla Legge di bilancio 2016.

In tal caso, secondo la predetta Sezione, prevale la deroga prevista dall’art.1, comma 228 cit. rispetto al divieto di cui all’art. 14, comma 7, D.L. n. 95/2012, in quanto se si operasse in questo modo si produrrebbe un onere per la finanza pubblica superiore a quello del 2016 per la categoria di personale in comparazione.

La Sezione ritiene di dover condividere l’orientamento della Sezione lombarda.

Pertanto, l’applicazione della nuova disciplina implica l’individuazione, per l’anno 2019, di due distinti budget assunzionali:
– uno specifico per il personale della polizia municipale, ove l’ente si avvalga della disciplina derogatoria, da fissare alla spesa sostenuta per tale personale nel 2016;
– ed uno relativo al restante personale, in applicazione del regime ordinario.

Il quesito, stante la sua estrema genericità, può essere evaso soltanto ribadendo e meglio enunciando il criterio “sostanzialista” (per la contabilità pubblica) di cui sopra, nel senso che l’assunzione è possibile soltanto se la “modifica” (mobilità, passaggio da full time a parte time, ecc.) comporta un risparmio utile.

Consulta la deliberazione della Corte dei Conti

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