Calcolo distanza per mobilità diretta (art. 30, comma 2, TUPI)

Un Ente intende acquisire tramite mobilità una unità di personale da altro Comune.

Ai fini dell’applicabilità della mobilità diretta di cui all’art. 30, comma 2, d.lgs. 165/2001 (TUPI), si chiede di sapere come calcolare la “distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti”: – se trattasi della distanza tra le due sedi comunali; – se trattasi dalle sedi di effettiva prestazione della prestazione lavorativa (se diversa dalla sede comunale); – se trattasi della distanza tra i confini comunali. Infine, si chiede di sapere se tale distanza deve essere misurata tramite il tragitto più breve o in linea d’aria.

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