Certificato di assicurazione: in sede di controllo può essere esibito in formato digitale

L’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il perìodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.

Nella Circolare, il Ministero dell’interno afferma che “in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo“.

Leggi la circolare del Ministero dell’interno del 1.9.2016, prot. n. 300/A/5931/16/106/15

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