Circolazione stradale: incidente con cane randagio

L’ente proprietario della strada non risponde dei danni causati ad un utente della strada da un animale selvatico se il danneggiato non prova, in base alle regole generali, una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e la riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c..

Non è quindi possibile riconoscere una responsabilità ex art. 2052 c.c. semplicemente di una presunta e non provata omissione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi.

Occorre invece provare puntualmente e concretamente la condotta colposa ascrivibile all’ente, e ricondurre ad essa l’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).

Consulta l’ordinanza n. 18954/2017, cassazione civile

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