Confisca dei proventi da reato: domani entra in vigore il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202

Domani, 24 novembre, entra in vigore il Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202 sulla confisca dei proventi da reato: il provvedimento ha apportato anche modifiche al Codice Penale. Il provvedimento, recante attuazione della Drettiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, è stato pubblicato nella GU Serie Generale n. 262 del 9.11.2016 e fra le altre, ha apportato modifiche anche al Codice Penale, modificando l’art 240 e introducendo l’art. 466-bis:

Art.  240  (Confisca)Modificato 
Nel  caso  di  condanna,  il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
E’ sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei  beni  e  degli  strumenti  informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o  in  parte utilizzati  per  la  commissione  dei  reati  di  cui  agli articoli  615-ter,  615-quater,   615-quinquies,   617-bis, 617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il  profitto  o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del  prodotto diretti;
2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce  reato, anche se non é stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri  1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento  informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del n. 2 non si  applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione l’uso, il porto, la  detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Art.  466-bis  (Confisca)Nuovo 
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 é sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non é possibile dei beni di cui il condannato ha comunque   la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato.  Si  applica  il  terzo comma dell’articolo 322-ter.

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