Custodia strade

La Corte di Cassazione sottolinea che, in applicazione dell’art. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia), spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato).
Tuttavia, tale onere probatorio presuppone che l’attore abbia fornito, a sua volta ed in via prioritaria, la prova della relazione tra l’evento dannoso e la cosa in custodia.

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