Distanza della postazione di rilevamento dal segnale indicante il limite massimo di velocità

L’art. 25, comma 2, 2° periodo, della Legge n. 120/2010 prevede che fuori dai centri abitati non possono comunque essere utilizzate o installate postazioni di rilevamento a distanza, senza la presenza dell’operatore, ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità, quando il limite imposto è diverso da quello fissato in linea generale per la categoria di strada dall’art. 142, comma 1, del codice della strada, o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo dal medesimo art. 142, comma 3.

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