Documenti di circolazioni in originale o in fotocopia

L’obbligo di avere a bordo del veicolo il documento di circolazione in originale, di cui all’art. 180, comma 7, C.d.S., è stato escluso per una serie di veicoli. L’ultimo capoverso del comma 4 dell’articolo in esame prevede che «Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.».

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