E’ reato anche la temporanea inadeguata etichettatura dei rifiuti

La giurisprudenza di legittimità – Cass.pen. sentenza n. 33033/2020 – ha ribadito che, in tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall’art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare dell’autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l’inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell’ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore.

In particolare, si è ritenuta corretta l’affermazione della sussistenza del reato per l’inadeguatezza della etichettatura limitata alla sola zona di stoccaggio e non apposta anche ai «singoli serbatoi e ciò in quanto detta etichettatura è funzionale alla corretta informazione sulla natura e tipologia del rifiuto a tutti i soggetti che entravano a contatto con i rifiuti, anche se estranei al reparto: altri dipendenti, gli stessi controllori o, addirittura, soggetti estranei.

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