Edilizia: quando c’è ampliamento è sempre nuova costruzione

La Corte di Cassazione ricorda che un intervento edilizio rientra nella categoria della ristrutturazione, con conseguente esonero dalle norme vigenti in punto di distanze, “solo se l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle strutture precedenti, senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro”, altrimenti versandosi nell’ipotesi di nuova costruzione, assoggettata alla normativa vigente. 

Negli interventi di ristrutturazione misti a nuova costruzione quindi è necessario ricalcolare la distanza minima dai fondi e fabbricati confinanti secondo le nuove prescrizioni di legge vigenti al tempo in cui gli interventi vengono autorizzati ed eseguiti.

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