Fisco, sanzioni a due velocità

Maurizio Villani – Italia Oggi  – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Quando si tratta di applicare interessi e sanzioni fisco e cittadini abitano su due pianeti diversi. Il fisco infatti incassa qualcosa come il 43% a titolo di percentuali sull’imposta non versata, mentre al cittadino spetta non più del 2% quando è il fisco a dover pagare ad esempio per rimborsi ritardati. La riscossione, dunque, uno dei punti chiave del ddl delega di riforma fiscale, attualmente penalizza fortemente il cittadino-contribuente e favorisce al massimo le richieste dell’amministrazione.

QUANDO IL FISCO INCASSA Quando il fisco iscrive a ruolo la liquidazione delle imposte (art. 36 – bis, dpr 600/73) pretende dal contribuente moroso, anche per motivi di forza maggiore (per esempio, crisi economica, crisi del settore, pandemia ecc.), le seguenti percentuali sull’imposta non versata: – il 4% annuo a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte (art. 20, dpr 602/73 e art. 2, dm 21/5/2009); – il 4,5% annuo sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso (art. 21, dpr 602/73 e art. 3, dm 21/5/2009); – il 2,68% annuo, decorsi inutilmente i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, escluse le sanzioni e gli interessi, gli interessi di mora si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento (art. 30, dpr 602/1973); – il 30%, sanzione per ritardati od omessi versamenti diretti (art. 13, c. 1, dlgs 471/97); – il 6%, aggio (oggi onere della riscossione) a carico totale del contribuente debitore, che non versa entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, sulle somme iscritte a ruolo e sui relativi interessi di mora riscossi (art. 9, dlgs 159/2015). In totale, il 42,68% sull’importo non versato.

NORME DISATTESE Sino ad oggi, il fisco ancora non ha rispettato le seguenti disposizioni normative: 1) si premette che il tasso degli interessi legali (art. 1284 cc) è variato nel corso degli anni (0,30% per il 2018, 0.80% per il 2019, 0,05% per il 2020 e 0,01% per il 2021); 2) la misura degli interessi fiscali per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è sempre determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto ai tassi di interesse fissati dall’art. 1284 cc (art. 13, c. 1, legge 133/99); il fisco non si è mai adeguato a quanto sopra, tanto è vero che per l’anno 2021 continua ad applicare l’interesse del 4%, quando, invece, dovrebbe essere il 3,01%; 3) in ogni caso, con decreto ministeriale, il tasso di interesse fiscale deve sempre essere determinato per la riscossione e i rimborsi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1% e il 3% (art. 37, dl 124/2019, convertito in legge 157/2019); il decreto ministeriale sino ad oggi non è stato ancora emanato.

QUANDO IL FISCO RIMBORSA La musica cambia quando il fisco deve rimborsare: – gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (artt. 44 e 44-bis, dpr 602/73) sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell’1% semestrale a decorrere dall’1 gennaio 2010 (art. 1, c. 1, dm 21/5/2009); – in ogni caso, si esclude sempre il primo semestre e l’ultimo semestre in cui l’ordinativo è emesso (art. 44 e 44-bis, dpr 602/73); – non è ammesso l’anatocismo di cui all’art. 1283 cc (art. 37, c. 50, dl 223/2006, convertito in legge 248/2006); – anche per gli interessi da calcolare sui rimborsi non sono stati rispettati i limiti e le condizioni delle disposizioni normative già citate sopra ai numeri 2 e 3; – per il ritardo del pagamento dei rimborsi non sono previsti a carico del fisco né interessi di mora né sanzioni. Mettere sullo stesso piano il fisco e il cittadino-contribuente e riformare l’aggio (come più volte sollecitato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 120/2021), per esempio affidandolo alla fiscalità generale, sono due tra le questioni che la riforma fiscale dovrà affrontare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *