Frode assicurativa: a chi spetta il diritto di querela?

I giudici della Cassazione ricordano che il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ai sensi dell’art. 642 del Codice Penale (“fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”), spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice.

La sentenza riguarda cinque uomini imputati per aver denunciato in concorso fra loro, un falso sinistro, al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo. Secondo i giudici del Tribunale non si doveva procedere per mancanza di querela. Suddetta conclusione era sostenuta dall’idea che il soggetto danneggiato doveva ritenersi la Società obbligata in proprio al risarcimento secondo le ordinarie norme sostanziali in materia RCA e non anche la società gestionaria che aveva ricevuto le false denunce di sinistro.

In realtà, ricordano gli Ermellini, anche la società gestionaria del sinistro deve essere ritenuta parte lesa, proprio a causa e per effetto di tutta l’attività che, per legge, deve svolgere nell’ambito di una procedura per la liquidazione del danno. Queste la rendono, a tutti gli effetti, portatrice di un interesse anche economico (spese di gestione della pratica) e le conferiscono diritto di querela.

Consulta la Sentenza n. 24075, 15 maggio 2017, Corte di Cassazione

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