Guida in stato d’ebbrezza: chi rifiuta di fare l’alcoltest non rischia multe

La Cassazione annulla senza rinvio la pronuncia con la quale la Corte d’appello aveva invece rigettato la richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità.

In tema di applicabilità dell’art. 131-bis c.p. il giudice deve effettuare una valutazione sulla pericolosità del soggetto in concreto, non essendo sufficiente una valutazione operata in astratto.

La Cassazione, nel caso di specie, rileva l’insufficienza della motivazione fornita dal giudice d’Appello, in quanto quest’ultima si basava su una presunzione di pericolosità effettuata in astratto e senza alcun riferimento al caso concreto.

Sulla base di tali valutazioni la Corte rileva l’annullamento della sentenza e decidendo nel merito, afferma che ricorrono i presupposti per interpretare la condotta del conducente in termini di minore riprovevolezza del fatto, anche sulla base che all’imputato era stato consentito di tornare a casa alla guida della propria vettura.

A sostegno della particolare tenuità del fatto la Cassazione esamina anche l’età del pervenuto, la sua incensuratezza e la circostanza che non fosse stato causato alcun pregiudizio alla circolazione e all’incolumità degli utenti della strada.

Consulta la sentenza n. 42255/2017, Cassazione penale

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