Il deposito temporaneo di rifiuti

Il nuovo art. 185-bis TUA enuncia l’importante principio di diritto per cui, osservate tutte le condizioni previste dalla medesima disposizione, il deposito temporaneo non richiede alcuna autorizzazione, trattandosi di attività che, pur essendo soggetta al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva (con il conseguente divieto di miscelazione e l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico), esula da quella di gestione di rifiuti, costituenti un’operazione preliminare o preparatoria.

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