Il rifiuto dell’accertamento sui liquidi biologici è reato anche se il conducente ammette di aver fatto uso di sostanze stupefacenti

Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall’art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell’accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell’assunzione.

Corte di Cassazione Penale sez. V 9/6/2023 n. 25026

 

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