L’ARAN risponde

L’art. 18, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 16.05.1995, che disciplina i permessi per lutto, sebbene non preveda un limite temporale entro cui fruire dei 3 giorni di premesso concessi al dipendente avente diritto, non ne consente l’utilizzo oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso, in considerazione della natura specifica che caratterizza tali permessi. Peraltro, l’espressione “evento” utilizzata dalla disposizione contrattuale deve intendersi come la causa che fa sorgere il diritto del dipendente e non il “dies a quo” dello stesso.

Pertanto, anche in relazione ad un consolidato orientamento interpretativo di questa Agenzia, si ritiene che la fruizione dei permessi in esame dovrà comunque collocarsi a decorrere dall’evento o in prossimità dello stesso, al fine di rispettare lo stretto collegamento tra il lutto e la relativa tutela contrattuale.

Infatti, in proposito, si segnala che finora i margini di flessibilità ammessi in sede interpretativa, perché coerenti con la lettura della clausola, hanno riguardato la possibilità di fruizione a decorrere dal lunedì successivo nel caso in cui il decesso sia avvenuto il venerdì pomeriggio o il sabato e, quindi, con una decorrenza spostata solo di qualche giorno rispetto all’evento stesso.

Tratto da www.aranagenzia.it

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